Statuto

STATUTO

Articolo 1- Costituzione Sede

E’ costituita un’associazione denominata Gli amici dell’Unita solidale con sede legale a Senigallia (An) in via Arsilli n. 94/1 – Cap. n. ,60019, sede operativa a Senigallia (An) strada Provinciale Corinaldese n. 99/3. La costituzione e la vita dell’associazione sono regolate dal presente statuto e dalle leggi che disciplinano la materia delle associazioni di volontariato senza scopo di lucro.

Articolo 2 -Carattere dell ‘associazione

I L’associazione, che si richiama ai principi della pace e della solidarietà, promuove iniziative nel campo I sociale, della cultura e delle attività ludico ricreative, volte anche a favorire l’incontro tra tutti coloro che possono fornire supporti concreti e di idee sulle materie oggetto dell’attività dell’associazione stessa. Non persegue attività lucrative e si adopererà per l’iscrizione negli appositi registri delle ONLUS. Gli I associati, di seguito chiamati soci, sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci sia con i terzi, non che all’accettazione del presente Stato. I L’associazione potrà partecipare quale associate ad altre associazioni e/o circoli che hanno analogo scopo e finalità.

Articolo 3 – Durata dell ‘associazione

La durata dell’associazione e illimitata, comunque potrà essere sciolta in qualunque momento sia dai soci fondatori sia dai soci esistenti, con il consenso in assemblea straordinaria, all’uopo convocata, dei due terzi degli iscritti nel libro soci in regola al momento dello scioglimento.

Articolo 4 – Scopi e finalita dell ‘associazione

L’associazione si propone di promuovere i valori della cittadinanza pacifica e solidale, della integrazione sociale e fra i cittadini dei paesi della comunità europea; di difendere i diritti delle persone in difficolta, promuovendone tutte le azioni necessarie compreso quelle ricreative, culturali e lavorative, verso i singoli soci e loro familiari nel contesto sociale di appartenenza favorendo le iniziative di sensibilizzazione dell’opinione pubblica. Per il raggiungimento delle sue finalità l’associazione potrà svolgere le seguenti attività:

  • a) promuovere iniziative per la formazione culturale e politica, in particolare dei giovani; organizzare corsi, convegni e seminari per la ricerca di una maggiore partecipazione alia solidarietà sociale;
  • b) promuovere iniziative editoriali di qualsiasi tipo e natura, compresa la pubblicazione e la divulgazione di notizie attinenti alle finalità dell’associazione;
  • c) promuovere la formazione per 1’inserimento dei giovani nelle attività lavorative;
  • d) sensibilizzare le forze politiche e l’opinione pubblica, anche con incontri e convegni, al fine di far conoscere le iniziative intraprese dall’associazione;
  • e) raccogliere fondi e ricercare contributi pubblici e privati, da destinare agli scopi dell’associazione;
  • f) promuovere scambi con altre realtà al fine di meglio perseguire gli scopi dell’associazione, compresa la collaborazione con altre associazioni che hanno scopi analoghi e/o affini.

Articolo 5 — Requisiti degli associati e loro ammissioni

Possono far parte dell’associazione sia i cittadini italiani che stranieri, senza alcuna distinzione di sesso e di razza. L’ammissione e libera previa presentazione di apposita domanda di adesione e successiva accettazione da parte del consiglio direttivo. L’esclusione dall’associazione può essere libera, dietro presentazione di apposita domanda, oppure decisa dal consiglio direttivo che ne giustifica la motivazione. L’elenco degli associati e tenuto aggiornato in un apposite registro dal segretario o da chi ne fa le veci, e rimane a disposizione degli associati per la consultazione.

Articolo 6 — Categorie degli associati, doveri

L’associazione e costituta dalle seguenti categorie di associati: ordinari, sostenitori e/o simpatizzanti;

  1. a) sono ordinari tutti gli associati in regola con i versamenti fissati dall’assemblea, per la quota di ammissione e per la quota annuale;
  2. b) sono considerati sostenitori e/o simpatizzanti coloro che intendono trovare nell’associazione un momento di aggregazione con forte motivazione nell’ambito della solidarietà.

La suddivisione degli aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento a livello personale nel rispetto delle regole stabilite nel presente statuto. I soci di cui alia lettera (b come sopra descritto, sono esonerati dal versamento dei contributi associative, possono ricoprire incarichi in seno all’associazione, ma non hanno il diritto di voto. L’appartenenza all’associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo quanto stabilito dallo statuto in particolare, l’associato deve mantenere una corretta condotta nell’ambito dell’associazione e fuori da essa e deve astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all’associazione stessa.

Articolo 7 Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato può venire meno nei seguenti casi:

  1. a) per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno un mese prima dello scadere dell’anno;
  2. b) per ritardato pagamento dei contributi per oltre un anno;
  3. c) per delibera di espulsione;
  4. d) per decesso dell’ associato.

Articolo 8 Organi dell’associazione

Organi dell’associazione sono:

  • l’ assemblea degli associati;
  • il consiglio direttivo;
  • il collegio dei revisori dei conti;
  • il collegio dei probiviri.

Le cariche in seno all’associazione sono conferite ed accettate a titolo gratuito, i componenti hanno diritto al solo rimborso delle spese sostenute per conto e nell’interesse dell’associazione. I componenti degli organi dell’associazione che dovessero incorrere in una delle sanzioni disciplinari previste dal presente statuto, divenuta definitiva in seguito alia pronuncia del Collegio dei Probiviri, decadono automaticamente dall’incarico ricoperto.

Articolo 9 Assemblea dei soci

L’assemblea e Porgano sovrano dell’associazione. In questa sede vengono determinati gli orientamenti generali e vengono prese le decisioni fondamentali. Hanno diritto di partecipare all’assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti gli iscritti nel libro dei soci, in regola con il pagamento delle quote. L’assemblea ordinaria e convocata almeno una volta all’anno, entro il termine previsto per l’approvazione del bilancio annuale. L’assemblea può, inoltre, essere convocata sia in sede ordinaria che in sede straordinaria:

  1. a) per decisione del consiglio direttivo;
  2. b) su richiesta scritta di almeno un terzo degli iscritti indirizzata al consiglio direttivo.

Articolo 10 Convocazione e deliberazioni dell’assemblea

La convocazione degli associati per le assemblee ordinarie e straordinarie sarà fatta per lettera semplice ed una copia della lettera sarà affissa presso la sede legale dell’associazione. L’avviso di convocazione dovrà essere inviato ed affisso almeno otto giorni prima della data stabilita e dovranno essere indicati gli argomenti posti all’ordine del giorno.L’assemblea ordinaria e regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli iscritti, in seconda convocazione e validamente costituita qualunque sia la presenza dei soci. L’assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno due terzi dei voti espressi dai soci. E’ ammessa la partecipazione per delega ad altro associato e per non più di una delega. L’assemblea e presieduta dal presidente dell’associazione o, in caso di sua assenza, dal vice presidente o dal consigliere più anziano, negli eventuali altri casi da persona designata dall’assemblea. Delle decisioni dell’assemblea verrà redatto un verbale a cura di un segretario nominato dall’assemblea stessa. I verbali rimangono presso la sede per eventuale visione da parte degli associati. Le votazioni dell’assemblea possono avvenire con voto palese per alzata di mano oppure con voto segreto, ed a seconda degli argomenti sarà l’assemblea a decidere il tipo di votazione Nel caso di votazione a scrutinio segreto saranno nominati tre scrutatori. Ogni aderente all’associazione ha diritto ad un voto.

Articolo 11 Compiti dell’assemblea

All’assemblea spettano i seguenti compiti:

in sede ordinaria:

  1. a) approvare il bilancio consuntivo;
  2. b) eleggere i componenti del consiglio direttivo, del collegio dei revisori, del collegio dei probiviri ed il tesoriere – economo;
  3. c) stabilire le eventuali quote di ammissione, nonché le eventuali quote annuali, queste ultime se strettamente necessarie per il funzionamento dell’associazione;
  4. d) approvare un eventuale regolamento predisposto dal consiglio direttivo;
  5. e) deliberare su ogni altro argomento nell’interesse generale dell’associazione;

in sede straordinaria:

  1. f) deliberare sulla trasformazione e scioglimento dell’associazione;
  2. g) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
  3. h) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale dell’associazione, nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 12 Composizione e compiti del consiglio direttivo

II consiglio direttivo può essere formato da 5 (cinque), 7 (sette) o 9 (nove) componenti nominati dall’assemblea, ed al suo interno elegge un presidente, un vice – presidente ed un segretario. Rimane in carica tre anni può essere riconfermato.

Il consiglio direttivo, sulla base delle indicazioni date dall’assemblea, provvede alla gestione dell’associazione. A titolo esemplificativo vengono indicate alcune delle mansioni di sua competenza:

  • dare esecuzione alle deliberazioni assembleari; occuparsi delle questioni riguardanti attività dell’associazione per l’attuazione delle sue finalità;
  • predisporre, insieme al tesoriere, i bilanci consuntivi, ed ove necessario fare delle previsioni economiche
  • al fine di assicurare un tranquillo andamento dell’associazione;
  • dare esecuzione a tutti gli atti di carattere patrimoniale e finanziario dell’associazione;
  • nominare uno o più gruppi operativi, scelti fra gli associati per competenze e capacita, al fine di migliorare il raggiungimento degli scopi dell’associazione. II numero dei componenti di detti gruppi operativi potrà variare a seconda della complessità del lavoro da svolgere;
  • prendere iniziative per assicurare il buon andamento dell’associazione, compresi tutti quegli adempimenti e quelle formalità previste dal presente statuto.

II consiglio direttivo, nell’esercizio delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione di soggetti terzi

non associati.

Articolo 13 Compiti del presidente

Il presidente, eletto come previsto nell’articolo precedente, rappresenta 1’associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, ha il compito di presiedere le sedute del consiglio di amministrazione e le assemblee. Al presidente spetta la firma degli atti sociali e nel caso di suo impedimento tutte le funzioni vengono svolte dal vice presidente.

Articolo 14 Collegio dei revisori, composizione e compiti

I revisori dei conti sono nominati “dall’assemblea. II collegio e formato da cinque componenti, tre effettivi e due supplenti. Una volta nominati, i tre componenti effettivi al loro interno, nominano un presidente. II revisore supplente subentra nel caso di dimissione del componente effettivo. I revisori rimangono in carica per 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Al collegio dei revisori dei conti spetta il controllo della gestione amministrativa dell’associazione e quanto previsto dalle norme del codice civile in materia.

Articolo 15 Collegio dei probiviri, composizione e compiti

II collegio dei probiviri e formato da cinque componenti, tre effettivi e due supplenti, che vengono nominati dall’ assemblea e rimangono in carica per 3 (tre) anni. Una volta nominati, al loro interno eleggono un presidente. Al collegio dei probiviri spetta il compito di garantire il rispetto di quanto stabilito nel presente statuto e di adoperarsi per risolvere eventuali controversie che insorgessero fra 1’associazione ed i singoli associati. Le decisioni del collegio dei probiviri, redatte in forma scritta, sono inappellabili.

Articolo 16 Segretario dell’associazione

II segretario e nominato dal consiglio direttivo, cura il disbrigo degli affari ordinari, ha il compito del buon andamento dell’ufficio dell’associazione, redige i verbali delle assemblee degli associati e del consiglio direttivo.

Articolo 17Tesoriere – Economo

II tesoriere economo e nominato dall’assemblea e rimane in carica fino alia scadenza del consiglio direttivo, cura la gestione della cassa e ne tiene apposita contabilità, redige le scritture contabili, predispone il bilancio consuntivo e se necessario predispone dei prospetti economici. I suoi elaborati possono essere accompagnati da apposite relazioni. II tesoriere economo partecipa di diritto alle riunioni del consiglio direttivo senza diritto di voto.

Articolo 18 Patrimonio dell’associazione

II patrimonio dell’associazione e costituito da ogni bene mobile ed immobile che pervenga all’associazione a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, compresi i lasciti testamentari.

Le entrate ordinarie sono costituite da:

  • eventuali quote di ingresso all’associazione, e di eventuali quote di iscrizione annuale;
  • da versamenti volontari dei singoli associati;
  • da contributi e/o erogazioni delle pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e di altri enti e donazioni e lasciti di qualsiasi provenienza.

All’associazione e fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli eventuali residui attivi e/o avanzi alla gestione, gli stessi debbono essere destinati alle finalità della stessa associazione.

Articolo 19 Esercizio dell’associazione

T L’esercizio dell’associazione inizia con la sottoscrizione ed il perfezionamento delle formalità di costituzione della associazione. Per gli anni successivi inizia il primo di gennaio e termina il trentuno di dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio verrà predisposto il bilancio consuntivo da sottoporre all’assemblea degli associati.

Articolo 20 Scioglimento e liquidazione

I In caso di scioglimento dell’associazione, per qualsiasi causa, l’assemblea nominerà uno o più liquidatori determinando il compenso ed i poteri. Un eventuale residue attivo e/o avanzo di liquidazione sarà devoluto in beneficenza ad altre associazioni, salvo di versa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 21 Clausola compromissoria. Rinvio

Per qualunque controversia, in dipendenza dell’esecuzione ed interpretazione del presente statuto, sarà fatto 3 un tentativo di risoluzione bonaria ed irrituale rimessa al giudizio di uno o più arbitri di provata serietà, non più di tre componenti. Per controversie non risolte in forma bonaria il foro competente e quello di Ancona. Per quanto non previsto nel presente statuto si fa rinvio alle norme del codice civile e di eventuali leggi speciali in materia.